la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso
Affinché possa configurarsi una risoluzione per mutuo consenso deve essere necessariamente accertata la volontà comune alle parti di cessare ogni effetto del rapporto lavorativo.
Inoltre, grava sul datore di lavoro che eccepisce la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di tale prova.
Questo è lo spunto che ci regala la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 marzo 2017, n. 8145, nella quale si sottolinea che la mera inerzia del lavoratore fra la scadenza del termine e l’iniziativa giudiziaria non è di per sé sufficiente a far ritenere una risoluzione del rapporto per mutuo consenso.
In materia di mutuo consenso si era già espressa la Corte, sostenendo che è valida la risoluzione del rapporto ancorché desumibile da comportamenti concludenti della parti, a nulla rilevando che la legge o il contratto collettivo prescrivano la forma ad substantiam per il licenziamento e le dimissioni.
Infatti, il contratto può essere sciolto per mutuo consenso o per altre cause ammesse dalla legge, come previsto dal dettato dell’art. 1372 del codice civile, primo comma.
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